ESTRATTO
DELLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
DEGLI ISCRITTI AL SINDACATO GILDA INSEGNANTI STIPULATA CON LA SOCIETA’ REALE
MUTUA DI ASSICURAZIONI
La garanzia è
prestata a favore di tutti coloro che sono iscritti al sindacato contraente.
La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di iscrizione al sindacato.
RISCHIO ASSICURATO
La garanzia è prestata esclusivamente per la responsabilità civile ricadente sugli assicurati per danni arrecati direttamente alla pubblica amministrazione o a terzi in conseguenza a comportamenti degli alunni trovantisi sotto la responsabilità degli assicurati stessi. La garanzia vale anche quando la pubblica amministrazione abbia risarcito il terzo e agisca in via di rivalsa nei confronti degli assicurati
DANNI PATRIMONIALI
La Società si obbliga a tenere
indenne l'Assicurato (insegnanti di ogni ordine e grado) di quanto questi
sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di
perdite pecuniarie (patrimoniali) involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio
delle sue funzioni istituzionali descritte in polizza.
La garanzia vale inoltre per
le somme che l’Assicurato debba rifondere allo Stato, alla Pubblica Amministrazione,
all’Ente di appartenenza:
-
per perdite pecuniarie direttamente cagionale ai medesimi Enti (responsabilità
amministrativa e/o contabile) purché il danno venga accertato e quantificato
dal giudice competente con sentenza passata in giudicato e sempre che l’azione
di responsabilità sia promossa nei modi e nei termini di legge, fino alla
concorrenza del sottolimite annuo previsto in polizza;
-
per perdite pecuniarie a seguito dell’esercizio di rivalsa da parte dei suddetti
Enti che abbiano risarcito il terzo danneggiato;
-
per perdite pecuniarie si intende il pregiudizio economico risarcibile ai
termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o
di danneggiamenti a cose (danni già coperti dalla polizza base di responsabilità
civile);
- la garanzia è prestata esclusivamente per il fatto proprio di ciascun soggetto assicurato iscritto al sindacato
RISCHI COMPRESI
La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dall’eventuale svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del D.L. n° 626 del 1994
RISCHI ESCLUSI
L'assicurazione non vale per
le perdite pecuniarie conseguenti a:
1. smarrimento, distruzione
o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per
le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
2. inquinamento dell'aria,
dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
3. responsabilità volontariamente
assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
4. scelte e decisioni di natura discrezionale, attività di consulenza e, comunque, mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese
MASSIMALI DI GARANZIA
L’assicurazione è prestata
fino alla concorrenza di un massimale di Euro 1.000.000 con il limite di:
-
Euro 500.000 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
-
Euro 300.000 per danneggiamenti a cose o animali anche se appartenenti a più
persone;
-
Euro 50.000 per danni puramente pecuniari (patrimoniali).
Relativamente alla garanzia
“Danni Puramente Pecuniari” in caso di sinistro rimane a carico dell’assicurato
una franchigia di € 50.