AL DIRETTORE SCOLASTICO GENERALE REGIONALE DI ANCONA
ATTO DI DIFFIDA
Il sottoscritto Prof. Coppola Roberto nella propria qualità di
Coordinatore Provinciale della Gilda degli Insegnanti (federazione GILDA-UNAMS),
della Provincia di Ancona
PREMESSO
che in data 25 luglio 2002 il T,A.R. del Lazio, con sentenza
n. 7121 ha annullato la Circolare ministeriale n. 69/02 nella parte in cui,
disattendendo precedenti sentenze dello stesso TAR (n. 4731/02 ed altre),
consentiva ai docenti inseriti nelle graduatorie permanenti utili per l'attribuzione
delle supplenze il cumulo del punteggio relativo all'abilitazione conseguita
nei corsi denominati SSIS con quello relativo al servizio prestato nel periodo
di frequenza obbligatoria della stessa SSIS;
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1.che
la sentenza in esame non è ancora definitiva per mancato decorso dei termini
all'impugnazione;
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2. che ai sensi della legge 1034/71, art. 33, l'eventuale proposizione di appello
non sospende gli effetti delle sentenze
del TAR;
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3.che
l'effetto caducatorio della decisione giurisdizionale, essendo relativo
ad una Circolare di carattere generale, si estende a tutte le graduatorie
eventualmente compilate nell'inosservanza delle summenzionate sentenze;
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4. che
comunque il principio giuridico sancito dalla sentenza ripete pedissequamente
quanto già stabilito in precedenti statuizioni dell'organo giudiziario,
alle quali l'Amministrazione scolastica non ha in precedenza opposto gravame,
tanto da far ragionevolmente presumere che detta sentenza possa essere confermata
nel merito, sia nella fase di appello, sia in ulteriori giudizi in corso
di esame della corte;
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5.che
pertanto l'adozione delle graduatorie redatte in osservanza delle disposizioni
della C.M.69 del 14 gìugno 2002 è sicuramente lesiva dei diritti degli altri
partecipanti alla graduatoria non corsisti 881S: tutto ciò premesso si
la S. V. all'adozione
ed utilizzazione di graduatorie per aspiranti a contratti di docente a tempo
determinato redatte in contrasto con i principi indicati in sentenza dalla
Magistratura amministrativa. ovvero ad omettere la loro correzione anche in
ordine all'eventuale danno ingiusto che detti atti o omissioni dovessero cagionare
a terzi.
Senigallia, 16 settembre
2002
Prof.
Coppola Roberto