Dall’Assemblea Sindacale del 2/10/2002 dei lavoratori dell’Istituto Tecnico Commerciale “Grazioso Benincasa” di Ancona
Alle segreterie
dei sindacati provinciali della scuola
Alla direzione scolastica regionale delle Marche
Un nostro collega, membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’ITC “Benincasa” di Ancona, democraticamente eletto dai lavoratori della scuola sin dall’origine dell’esistenza della RSU, co-promotore e firmatario di tutti i numerosi contratti integrativi siglati nel nostro Istituto, sebbene titolare di cattedra facente parte dell’organico di diritto dell’Istituto stesso, è stato assegnato dal Dirigente Scolastico ad essere utilizzato, per quasi il 50% del suo orario di lavoro, ad altra scuola di diverso comune.
A noi sembra che questa decisione
non potrà che limitare gravemente l’esercizio dei diritti sindacali
nel nostro istituto.
A noi sembra che tale assegnazione ad altra scuola contrasti con la normativa vigente relativa alla tutela dei diritti sindacali perché fatta contro le leggi ed i contratti in corso di validità.
A noi sembra che questo sia un ulteriore grave e pesante attacco ai diritti di tutti i lavoratori.
Invitiamo i sindacati dei lavoratori della scuola a farsi carico della tutela dei diritti sindacali promuovendo tutto quanto ritenuto necessario per far si che tale situazione venga risolta e si impedisca, anche contrattualmente, che situazioni simili vengano poste in essere in futuro.
L’Assemblea Sindacale dei lavoratori dell’ITC “G. Benincasa”
di Ancona
Diritti sindacali
STATUTO DEI LAVORATORI
Legge 20 maggio 1970, n. 300
Art. 22.
(Trasferimento dei dirigenti
delle rappresentanze sindacali aziendali).
Il trasferimento dall'unità
produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al
precedente art.19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere
disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al
comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art.18 si
applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata
eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione
stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico
per tutti gli altri.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
QUADRO
modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali 7
agosto 98 con
le modifiche ed integrazioni del ccqn del 27 gennaio 1999
Art. 18
Tutela del dirigente sindacale
…
4. Il trasferimento in un’unità
operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti
sindacali indicati nell’art. 10, può essere predisposto solo previo nulla
osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU
ove il dirigente ne sia componente.
5. Le disposizioni del comma
4 si applicano sino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione
del mandato sindacale.
6. I dirigenti sindacali,
nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione
gerarchica prevista da leggi e regolamenti.