PROPOSTA DI NORMATIVA
finalizzata
a prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione del fenomeno del "mobbing"
nelle scuole di ogni ordine e grado
(Finalità)
1. La Direzione Scolastica Regionale,
in attuazione dei princìpi costituzionali enunciati negli articoli 2, 3, 4,
32, 35 e 37 della Costituzione, nel rispetto della normativa statale vigente
interviene con la presente normativa al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza
e la diffusione del fenomeno del "mobbing" nelle scuole di ogni
ordine e grado.
2. La Direzione Regionale Scolastica
individua nella crescita e nello sviluppo di una cultura del rispetto dei
diritti civili da parte di tutte le componenti del mondo della scuola come
elementi fondamentali per il raggiungimento delle finalità indicate al comma
1 e per un'ottimale utilizzazione delle risorse umane nei luoghi di lavoro.
ARTICOLO 2
(Definizione del mobbing)
1. Ai fini della
presente normativa per "mobbing"
s'intendono atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel
tempo, posti in essere nei confronti di tutte le componenti del mondo della
scuola, da parte del datore di lavoro(Dirigente Scolastico) o da soggetti
posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano
come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
2. Gli atti ed i comportamenti
di cui al comma 1 possono consistere in:
a) pressioni o molestie psicologiche;
b) calunnie sistematiche;
c) maltrattamenti verbali ed offese personali;
d) minacce od atteggiamenti miranti
ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma velata ed indiretta;
e) critiche immotivate ed atteggiamenti
ostili;
f) delegittimazione dell'immagine, anche di fronte a colleghi ed a
soggetti estranei, ente od amministrazione;
g) esclusione od immotivata marginalizzazione
dall'attività
lavorativa ovvero svuotamento delle
mansioni;
h) attribuzione di compiti idonei
a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche e psicologiche
del lavoratore;
i) attribuzione di compiti dequalificanti
in relazione al profilo professionale posseduto;
j) impedimento o immotivato accesso
a notizie ed informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro;
k) marginalizzazione immotivata
del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di
aggiornamento professionale;
l) esercizio esasperato ed eccessivo
di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre danni
o seri disagi;
m) atti vessatori correlati alla
sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni sessuali, politiche,
di razza, di lingua e di religione.
ARTICOLO 4
(Istituzione di un centro anti-mobbing)
1. l'Istituzione
Scolastica Regionale promuove anche mediante convenzioni con associazioni
ed Enti senza fini di lucro, centri
opportunamente dislocati sul territorio( possibilmente uno per ex-distretto),
che forniscano adeguata assistenza al Docente o altra componente scolastica
oggetto di discriminazioni. I centri, nel caso in cui accertino l'effettiva
esistenza di elementi atti a configurare le fattispecie di cui all'articolo
2, assumono, entro sessanta giorni dalla richiesta, iniziative a tutela dei
soggetti mobbizzati:
a) forniscono una prima consulenza
in ordine ai diritti del Docente o Personale ATA;
b) avviano, qualora la situazione
lo richieda, primi interventi di sostegno psicologico;
c) nel caso in cui riscontrino
la probabile avvenuta insorgenza di stati patologici determinati od aggravati
dal mobbing, indirizzano il Docente o il personale ATA, con il suo consenso,
al servizio sanitario specialistico;
d) segnalano al Dirigente Regionale
o suo Delegato comportamenti mobbizzanti, invitandolo ad assumere i provvedimenti
idonei per rimuoverne le cause.
2. Nel caso in cui il centro non
accerti elementi atti a configurare le fattispecie di cui all’articolo 2,
i soggetti interessati possono rivolgersi ad un Osservatorio Regionale previsto
all’articolo 6, richiedendo un’audizione.
3. Ciascun centro (almeno uno per
provincia)deve, in ogni caso, prevedere nel proprio ambito le seguenti figure
professionali:
a) un avvocato esperto in diritto
del lavoro;
b) un medico specialista in igiene
pubblica;
c) uno psicologo o psicoterapeuta;
d) un sociologo;
e) un assistente sociale.
4. I centri provvedono a trasmettere
periodicamente all’Osservatorio di cui all’articolo 6 dati ed informazioni
relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia
di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l’analisi
dell’incidenza del fenomeno del mobbing.
ARTICOLO 5
(Iniziative)
1. Il Dirigente
Regionale attua tutte quelle iniziative finalizzate a diffondere l'informazione sul fenomeno del mobbing e per prevenirne
l'insorgenza.
2. Nell’ambito delle contrattazioni
collettive decentrate integrative per il comparto scuola, le parti pubbliche
e quelle sindacali verificano le possibilità e le modalità per l'adozione
di idonee misure, al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni
di mobbing, anche attraverso la partecipazione dei dirigenti e degli altri
dipendenti ad appositi corsi di formazione e di aggiornamento.
ARTICOLO 6
(Osservatorio Regionale Scolastico sul Mobbing)
1. E’ istituito
l’Osservatorio Regionale Scolastico sul mobbing, con sede presso gli Uffici
Scolastici Regionali
2. L’Osservatorio svolge i seguenti
compiti:
a) attività di consulenza nei confronti
dei CSA provinciali, nonché dei Dirigenti Scolastici, delle associazioni Sindacali
di categoria che adottino progetti o che sviluppino iniziative per le finalità
di cui alla presente legge;
b) monitoraggio ed analisi del
fenomeno del mobbing;
c) promozione di studi e ricerche,
nonché di campagne di sensibilizzazione e d’informazione sulle Norme di
cui al presente accordo.
3. L’Osservatorio è composto da:
a) il Direttore Scolastico Regionale,
o suo delegato, che lo presiede;
b) i Direttori dei Centri Servizi
Amministrativi Provinciali, o loro delegati;
c) un rappresentante della Regione;
d) un rappresentante del Ministero
del lavoro;
e) dai rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di comparto scuola;
f) un sociologo, uno psicologo
e un avvocato esperto in diritto del lavoro, scelti dall’Amministrazione Scolastica
nell’ambito di terne di nominativi forniti dai rispettivi ordini o associazioni
professionali.
4. L’Osservatorio è costituito
dal Dirigente Scolastico regionale. Il suo funzionamento è disciplinato da
apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti.
Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura degli Uffici Regionali.
5. I componenti dell’Osservatorio
di cui al comma 3, lettere e) ed f)restano in carica tre anni i.